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Uno dei punti più controversi della Manovra Finaziaria bis è l'articolo 8, introdotto surrettiziamente nel documento e modificato dal Senato con l’aggiunta del comma 2 bis: di fatto il testo consente agli accordi aziendali di aggirare gli accordi nazionali e le leggi anche in materia di licenziamento, facilitando di fatto i licenziamnti dei lavoratori. Il PD, che da subito ne aveva denunciato la pericolosità, chiede di sopprimerlo del tutto. E perfino nel PDL c'è chi domanda al suo stesso partito di Cdare certezze» in merito all'individuazione «dei soggetti sindacali abilitati» a siglare gli accordi in deroga. «L’art. 8 è profondamente sbagliato» commentano RIVA e GANDI del PD di Bergamo. «Lo pensano tutte le forze sociali, anche quelle - crediamo – che evitano di dichiararlo apertamente. Quanto meno per il fatto che arriva a brevissima distanza da un accordo, quello del 28 giugno, che sulla stessa materia aveva messo d’accordo tutti con soluzioni avanzate. C’è un problema, grande come una casa, di metodo. Leggi tutto>>
Non si include, in maniera repentina, nell’ambito di un provvedimento di natura finanziaria volto a stabilizzare il bilancio dello Stato, una norma che può cambiare radicalmente il sistema delle fonti del diritto del lavoro, rimasto per oltre 65 anni (dal dopoguerra ad oggi) uguale a se stesso, quanto meno nelle sue linee essenziali. Siamo cresciuti, infatti, imparando che i contratti collettivi, sia nazionali che decentrati (che siano aziendali o territoriali), non possono derogare e porsi in contrasto con le norme di legge, prevedendo trattamenti peggiorativi per i lavoratori (riguardo ai licenziamenti o a qualsiasi altro profilo del rapporto di lavoro). Un passaggio di sistema di questa portata avrebbe richiesto ben altre riflessioni ed un dialogo attento con le parti sociali, e non un blit». Sui tanti punti di vista emersi sulla vicenda il Segretario del PD RIVA e il resp. lavoro GANDI proseguono «Diciamo subito che i continui richiami alla Costituzione ed alla sua presunta lesione hanno un sapore ideologico e nulla hanno a che vedere con quanto sta accadendo: i richiami fuori luogo a principi che si affermano violati sortiscono l’effetto paradossale di rendere meno credibili le osservazioni critiche che alla nuova disciplina vengono legittimamente rivolte. A forza di gridare “al lupo, al lupo”, non si viene creduti quando il lupo si palesa davvero. E questo certamente è il caso. Ripetiamo: non si tratta di consentire che a livello aziendale o territoriale vengano siglati accordi (sempre collettivi) che dispongano, su alcuni temi, in maniera diversa rispetto ai contratti nazionali: questo già accade. Qui si consente ai singoli datori di lavoro ed alle organizzazioni sindacali (ma quali?) di disporre diversamente da quanto il legislatore (vale a dire il potere legislativo esercitato dal Parlamento) abbia previsto. E’ una cosa seria e richiede molta prudenza, perché rischia di generare discipline diverse in ogni provincia e in ogni azienda, con benefici per il sistema, articolato in molteplici realtà normativamente differenziate, tutti da verificare. Se si vuole spingere – e siamo d’accordo – verso una contrattazione di secondo livello più diffusa ed efficace (in grado di legare efficienza e produttività a retribuzioni più alte e, in certe situazioni, di prevedere cose diverse dal contratto di settore), è necessaria una cornice di diritti ed obblighi certi, posti da una chiara ed organica disciplina legale nazionale. Vi sono, poi, all’interno del provvedimento del Governo, veri e propri errori e bugie: 1) nonostante l’accordo del 28 giugno abbia posto paletti chiari, nessuno comprende quali possano essere i sindacati e le rappresentanze legittimate a stipulare i contratti collettivi aziendali o territoriali in deroga: l’art. 8 non dice come la loro effettiva rappresentatività debba essere misurata; c’è il rischio, almeno teorico, che anche un sedicente sindacato, esistente solo sulla carta, possa ritenere di farlo; 2) è insensato che a poter derogare alle norme di legge siano i contratti collettivi decentrati, mentre i contratti nazionali di settore (il cui “peso”, anche in termini politico-associativi, è certamente molto maggiore) non lo possono fare; 3) appellarsi alle indicazioni che la Bce avrebbe impartito al Governo italiano è, come anche il sen. Ichino ha rilevato, del tutto falso e fuorviante: la Bce ha sollecitato maggiore flessibilità (anche “in uscita”), ma a fronte di un intervento contestuale che dia ai lavoratori che perdono il posto di lavoro strumenti più efficaci di sostegno e di ricollocazione nel periodo di transizione verso un nuovo posto di lavoro. Per farla breve, una più efficace tutela del lavoratore nel mercato del lavoro, secondo i più avanzati dettami della cd. flexsecurity di stampo europeo. Infine, l’ipocrisia di chi si è inventato questo strumento è massima: se si vuole riformare l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (e non è uno scandalo pensarlo), bisogna dichiararlo apertamente ed affrontare un dibattito articolato con le organizzazioni sociali, con i lavoratori e con le imprese, ricercarne il consenso e individuare contrappesi e contropartite. Così fa un legislatore serio su temi così delicati, quello che oggi manca al nostro Paese».
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